Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio un fornitore o un ente committente) possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

Whistleblower in inglese significa “soffiatore di fischietto”: il termine è una metafora del ruolo di arbitro o di poliziotto assunto da chi richiama e richiede l’attenzione su attività non consentite, ovvero illegali, affinché vengano fermate.

Il “whistleblower” (segnalatore o segnalante, in italiano) è quindi una persona che lavora in un’azienda (pubblica o privata) che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa (o, nel caso di un cliente, nel corso della sua esperienza di cliente di un’azienda).

Di conseguenza il whistleblowing è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

La Cooperativa Sociale DOMUS favorisce una cultura aziendale aperta, improntata all’etica, alla trasparenza e alla responsabilità, é ispirata e guidata da valori importanti quali la fiducia, l’integrità, il coraggio, la passione e l’inclusione.

Per questo la DOMUS mette a disposizione dei canali interni per segnalare al Gestore delle Segnalazioni (figura professionale autonoma e indipendente rispetto alla Cooperativa) informazioni riferibili al personale della Cooperativa e/o a terzi relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure vigenti nella politica e nel modus operandi della DOMUS. Questi canali non sono disponibili per i reclami commerciali o per le contestazioni e richieste legate a interessi di carattere personale.

Grazie alla partecipazione attiva e responsabile dei dipendenti e di terze parti, segnalando eventuali comportamenti non conformi, si consente alla Cooperativa DOMUS di individuare eventuali irregolarità e adottare tempestivamente i dovuti correttivi, prevenendo eventuali danni di tipo economico o reputazionale.

Chi può segnalare?

Tutti posso inviare una segnalazione, anche in forma anonima: dipendenti, ex dipendenti, candidati a posizioni lavorative, partner, committenti, fornitori, consulenti, collaboratori, soci e, più in generale, chiunque sia legittimo portatore di un interesse nei confronti dell’attività aziendale della DOMUS.

La segnalazione deve essere adeguatamente circostanziata, cioè deve contenere dettagli sufficienti a consentire di accertare i fatti segnalati (es. elementi che consentono di identificare i soggetti convolti, il contesto, il luogo e il periodo temporale dei fatti segnalati e documentazione a supporto).

Come segnalare?

Si può trasmettere una segnalazione tramite:

  1. il Portale Whistleblowing DOMUS, idoneo a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante mediante l’utilizzo di protocolli sicuri e strumenti di crittografia. Al termine dell’inserimento, il Portale fornisce un Codice Identificativo Univoco che consente di verificare lo stato di lavorazione e di inviare e ricevere comunicazioni (anche in forma anonima);
  2. la posta ordinaria indirizzata alla sede legale della Cooperativa DOMUS Piazzale Dante n.5 – 74121 TARANTO.

Chi riceve una segnalazione, in qualsiasi forma, deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal ricevimento, tramite i predetti canali al Gestore delle Segnalazioni dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante (se noto) e garantendo l’assoluta riservatezza.

Come sono gestite le segnalazioni

Le segnalazioni sono ricevute dal Gestore delle Segnalazioni, che si avvale del supporto della Piattaforma MY Governance di Zucchetti..

Entro 7 giorni dalla ricezione, sarà dato un avviso di ricevimento della segnalazione ed entro 3 mesi da tale avviso verrà fornito un riscontro sul seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione.

Garanzia di riservatezza e tutele

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 (recepimento della Direttiva europea 2019/1937 in materia di Whistleblowing) ha introdotto una disciplina unitaria dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti nel settore pubblico e privato.

Al segnalante, al facilitatore e alle persone coinvolte nella segnalazione è garantita l’assoluta riservatezza. Nel caso di segnalazioni anonime, non è possibile risalire all’identità del segnalante.

Non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione personale o professionale in ragione della segnalazione effettuata. Se si ritiene di aver subito una ritorsione a causa della segnalazione, è possibile comunicarlo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite la Piattaforma informatica.

Ogni trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Segnalazioni all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) tramite canale esterno

Nel caso in cui dopo aver effettuato una segnalazione non si ricevesse l’avviso di ricevimento e/o il riscontro sul seguito dato alla segnalazione, oppure si avessero fondati motivi di ritenere ragionevolmente (sulla base di circostanze concrete ed informazioni effettivamente acquisibili) che alla segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito o che la stessa potrebbe determinare ritorsioni, ovvero che la violazione può costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, è possibile trasmettere una segnalazione ad ANAC tramite la Piattaforma informatica.

Sul sito di ANAC è disponibile l’elenco degli Enti del Terzo Settore che forniscono ai segnalanti misure di sostegno (informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni).